Sez. 1 - , Ordinanza n. 15927 del 18/06/2018 (Rv. 649528 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - DEBOLE O FORTE | Marchio debole - Registrazione - Ammissibilità - Confondibilità - Presupposti - Distinzione dal marchio forte - Fattispecie.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - DEBOLE O FORTE
In tema di marchi d'impresa, la qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cd. forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficientemente differenziabili i due marchi in conflitto, in relazione al connotarsi del primo come solo denominativo e dell'altro alla stregua di marchio figurativo e complesso, segnatamente riconducibile nel novero dei cd. marchi d'insieme).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 20, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)