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Sez. 3, Sentenza n. 1513 del 16/02/1994 (Rv. 485343 - 01)

Trasporti - Contratto di trasporto (diritto civile) - Di cose - In genere | Trasporto di merci su strada per conto terzi - Regime giuridico della tariffa a forcella ex titolo III della legge n. 298 del 1974 e limitazione della responsabilità risarcitoria - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485343-01

Trasporti - Contratto di trasporto (diritto civile) - Di cose - In genere

Il trasportatore di cose per conto terzi che pretende di avvalersi del regime giuridico della tariffa a forcella previsto dal titolo III della legge n. 298 del 1974 (per il trasporto di merci su strada), come del relativo beneficio della limitazione della responsabilità risarcitoria in deroga al principio generale dell'art. 1696 cod. civ., ha l'onere di provare di essere iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e di avere ottenuto l'autorizzazione prescritta per l'esercizio di tale attività, trattandosi di presupposti per l'applicabilità della speciale disciplina della tariffa, la cui prova, per il generale principio dell'art. 2697 cod. civ., è a carico della parte che pretende di avvalersene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 06/06/1974 num. 298 art. 41, Legge 06/06/1974 num. 298 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)