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Sez. 3, Sentenza n. 8750 del 07/10/1996 (Rv. 499970 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE | Limitazione di responsabilità dell'autotrasportatore - Eccezione - Disciplina ex art. 1 legge n. 450 del 1985 - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499970-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE

La limitazione della responsabilità' risarcitoria dell'autotrasportatore ai sensi dell'art. 1 della legge 22 agosto 1985 n. 450, in deroga all'art. 1696 cod. civ., costituisce una vera e propria eccezione, che non può essere prospettata per la prima volta in cassazione, coinvolgendo accertamenti di fatto non compiuti nel giudizio di merito, poiché il benefico della limitazione è applicabile solo in presenza di determinati presupposti (iscrizione del vettore nell'albo nazionale degli autotrasportatori, individuazione delle tariffe che regolano il trasporto, minore entità del danno così liquidato rispetto a quello effettivamente cagionato), che integrano circostanze di fatto che devono essere allegate e provate dalla parte interessata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1696, Legge 22/08/1985 num. 450 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)