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Sez. 1, Sentenza n. 25945 del 05/12/2011 (Rv. 620809 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Art. 1442, u.c., cod. civ. - Applicabilità alla deliberazione assembleare - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620809-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE

Il principio "quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum", operante in materia contrattuale in forza dell'art. 1442, ultimo comma, cod. civ., presuppone che la parte che propone l'eccezione sia convenuta per l'esecuzione della prestazione posta a suo carico, rimasta inadempiuta, e solleva tale parte dell'onere di agire in giudizio per evitare la prescrizione dell'azione di annullamento: deve, pertanto, escludersi che il principio possa trovare applicazione in materia di deliberazioni assembleari, il cui annullamento può essere conseguito attraverso un'impugnazione soggetta ad un termine di decadenza e non di prescrizione. (Nella specie, la C.S. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva negato che il socio di cooperativa, convenuto per il rilascio dell'alloggio in seguito a deliberazione assembleare di esclusione, possa eccepire in ogni tempo l'annullabilità della deliberazione stessa per opporsi a detto rilascio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1442 com. 4, Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2527, Cod. Civ. art. 2533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)