Sez. L, Sentenza n. 4651 del 16/04/1992 (Rv. 476835 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - In genere | Lavoro qualificato dalle parti come autonomo ma in realtà subordinato - Corrispettivo pattuito - Riferimento all'opera prestata per l'intero - Caratteri naturali - Presunzioni di corrispondenza alla paga base - Esclusione - Limiti - Patto di conglobamento - Accertamento del rispetto dei minimi retributivi - Criteri - Valutazione dell'importo complessivo corrisposto - Rilevanza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - In genere
Nell'ipotesi di prestazione di attività lavorativa nell'ambito di un rapporto qualificato dalle parti come autonomo, che risulti poi in realtà di natura subordinata, il corrispettivo pattuito deve ritenersi almeno di regola destinato - nella intenzione delle parti - a compensare interamente l'opera prestata, e non opera (non essendo previsti minimi salariali di riferimento) la presunzione secondo cui la retribuzione viene corrisposta a titolo di paga-base, salva la prova - a carico del datore di lavoro - del cosiddetto "patto di conglobamento" diretto ad includere in detta retribuzione altri compensi accessori o diversi; pertanto ai fini della verifica del rispetto nel caso concreto dei minimi retributivi dovuti in dipendenza dell'accertata natura subordinata del rapporto deve aversi riguardo all'importo complessivo che risulti corrisposto al lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)