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Sez. 2, Sentenza n. 1060 del 26/04/1966 (Rv. 322127 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - NULLITA - SANATORIA - COSTITUZIONE DEL DESTINATARIO.*
Stato
decisa il 1966-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322127-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - NULLITA - SANATORIA - COSTITUZIONE DEL DESTINATARIO.*

La nullita della notificazione dell'atto di impugnazione, per violazione delle norme di cui all'art.330 cod. proc. civ., circa il luogo di notificazione dell'impugnazione, rimane sanata ex tunc con la Costituzione della parte cui la notificazione era diretta, per avere in tal modo l'atto raggiunto lo scopo al quale era destinato. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)