Sez. U, Sentenza n. 15966 del 08/07/2009 (Rv. 608753 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Revisione della patente di guida - Impugnazione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
L'impugnazione del provvedimento di revisione della patente di guida emesso dal direttore dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile ai sensi dell'art. 128, 1° comma, del codice della strada rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di provvedimento la cui adozione, sganciata dall'accertamento di una qualsiasi violazione delle norme sulla circolazione stradale, è rimessa alla discrezionalità della P.A. che, nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali di tutela del pubblico interesse, deve aver cura di evitare che la conduzione degli autoveicoli possa essere consentita a soggetti incapaci.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 128 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)