Sez. U, Ordinanza n. 5979 del 15/03/2007 (Rv. 595438 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Revisione della patente di guida - Impugnazione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
L'impugnazione del provvedimento di revisione della patente di guida emesso dal direttore dell'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile ai sensi dell'art. 128, 1° comma C.d.S. rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di provvedimento la cui adozione è rimessa alla discrezionalità della P.A. che ha la facoltà, nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali di tutela del pubblico interesse e ove ne ravvisi i presupposti, di disporre un nuovo accertamento, al fine di verificare la persistenza dei requisiti e dell'idoneità necessari all'esercizio della guida.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 128 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)