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Sez. 1, Sentenza n. 6477 del 06/11/1986 (Rv. 448638 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - LIQUIDATORI DI SOCIETÀ TASSABILE IN BASE A BILANCIO - RESPONSABILITÀ - PRESUPPOSTI - DEFINITIVITÀ DEL DEBITO TRIBUTARIO.*
Stato
decisa il 1986-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448638-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - LIQUIDATORI DI SOCIETÀ TASSABILE IN BASE A BILANCIO - RESPONSABILITÀ - PRESUPPOSTI - DEFINITIVITÀ DEL DEBITO TRIBUTARIO.*

La responsabilità dei liquidatori di una società tassabile in base al bilancio, ai sensi e nel vigore dell'art. 265 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, per il mancato pagamento con le attività della liquidazione delle imposte dovute dalla società medesima, integra non una coobbligazione nel debito tributario, ma una obbligazione per fatto proprio, la quale presuppone la definitività di detto debito tributario. Tale responsabilità, pertanto, non può essere fatta valere dall'amministrazione con riguardo ad imposte iscritte a ruolo a carico della società a titolo provvisorio, in pendenza di ricorso davanti alle commissioni tributarie. (V 549/81, mass n 411023; (V 2925/78, mass n 392346).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 175 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 265

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)