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Sez. 1, Sentenza n. 4765 del 10/11/1989 (Rv. 464160 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI - SOCIETÀ TASSABILI IN BASE A BILANCIO - RESPONSABILITÀ DEL LIQUIDATORE - DEBITO PROPRIO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464160-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI - SOCIETÀ TASSABILI IN BASE A BILANCIO - RESPONSABILITÀ DEL LIQUIDATORE - DEBITO PROPRIO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*

Nel caso di mancato pagamento di imposte dirette dovute da società tassabile in base a bilancio, la responsabilità del liquidatore, o dell'amministratore-liquidatore di fatto, contemplata dagli artt. 265 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 e 36 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, integra un debito proprio, per inosservanza di uno specifico Obbligo di legge, e, quindi, in difetto di diversa previsione, può essere invocata dall'amministrazione finanziaria nell'ordinario termine decennale di prescrizione, non essendo equiparabile alla responsabilità verso i creditori di cui agli artt. 2394 e 2456 cod. civ., né qualificabile come coobbligazione nel debito tributario. Da tale natura della suddetta responsabilità consegue altresì che essa sussiste in dipendenza della certezza e definitività del debito tributario, senza che il liquidatore od amministratore possano opporre ragioni d'Invalidità del procedimento di accertamento del debito stesso, e che, inoltre, nonostante la mancata partecipazione di detti soggetti a quel procedimento ed il difetto nei loro confronti dei presupposti della capacità contributiva, non è prospettabile un contrasto fra le citate norme e gli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione. (V 6477/86, mass n 448638; (V 549/81, mass n 411023; (V 2972/77, mass n 386513).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 53, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2456, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2949 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 265, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)