Sez. 1, Sentenza n. 17038 del 05/08/2011 (Rv. 619247 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO | Divergenza tra la situazione patrimoniale dell'impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale - Ipotesi residuale di cui al primo comma dell'art. 173 legge fall. - Configurabilità - Dolo - Necessità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
In tema di revoca dell'ammissione al concordato preventivo, la divergenza tra la situazione patrimoniale dell'impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale non può essere inquadrata in alcuna delle ipotesi specificatamente tipizzate nella prima parte del primo comma dell'art.173 legge fall. (accertamento o dissimulazione di parte dell'attivo, omessa dolosa denuncia di uno o più crediti, esposizione di passività inesistenti), bensì esclusivamente nell'ipotesi residuale e generica degli "altri atti di frode", con la conseguenza che occorre accertare il carattere doloso di detta divergenza, non essendo concepibile un atto fraudolento, che non sia sorretto da una precisa intenzione di compierlo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 173
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)