diritto.io

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21978 del 11/09/2018 (Rv. 650253 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Sentenza di appello - Motivazione "per relationem" - Riferimento alla sentenza di primo grado - Legittimità - Limiti - Fattispecie
Stato
decisa il 2018-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650253-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE

La motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell'identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio. (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la sentenza di appello che non aveva neppure sinteticamente, risposto alle censure proposte con l'atto di appello).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)