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Sez. 5, Sentenza n. 7347 del 11/05/2012 (Rv. 622892 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Sentenza di appello - Motivazione "per relationem" - Riferimento alla sentenza di primo grado - Legittimità - Limiti - Forme e modi del rinvio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622892-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE

La motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell'identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio. (Nella specie, ove si discuteva della assoggettabilità dei cartelli stradali all'imposta sulla pubblicità, la Commissione tributaria regionale aveva deciso la controversia semplicemente richiamando un proprio precedente tra le stesse parti; la S.C., nel cassare la pronuncia, ha affermato il principio su esteso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)