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Sez. 1, Sentenza n. 523 del 15/02/1969 (Rv. 338661 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - VIOLAZIONE DI LEGGE - RICORSO EX ART. 111 COST. - CONDIZIONI - MODALITA.*
Stato
decisa il 1969-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338661-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - VIOLAZIONE DI LEGGE - RICORSO EX ART. 111 COST. - CONDIZIONI - MODALITA.*

L'art. 111 della Costituzione stabilisce che contro le sentenze e ammesso in ogni caso il ricorso in Cassazione per violazione di legge, ed il termine sentenza sta a designare comprensivamente qualsiasi provvedimento che abbia contenuto decisorio, indipendentemente dalla Forma adottata il che ricorre quando il provvedimento incida in via diretta su posizioni di diritto subiettivo, cioe quando vi sia pronunzia circa l'appartenenza o il contenuto di un bene della vita garantito come diritto soggettivo. In tali casi, ove contro il provvedimento decisorio sia gia prevista impugnativa, il ricorso per Cassazione e dato contro il provvedimento del giudice dell'impugnazione diversamente, esso si propone direttamente contro il provvedimento stesso. (V. N. 2896-67, massima n. 330526).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)