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Sez. 3, Sentenza n. 2896 del 05/12/1967 (Rv. 330526 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - RICORSO AI SENSI DELL'ART 111 COST - CONDIZIONI - MANCANZA DI ALTRE IMPUGNAZIONI.*
Stato
decisa il 1967-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330526-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - RICORSO AI SENSI DELL'ART 111 COST - CONDIZIONI - MANCANZA DI ALTRE IMPUGNAZIONI.*

Ai sensi dell, art.111 qualsiasi provvedimento decisorio emanato da un organo giurisdizionale ordinario o speciale, ancorche definito ordinanza o decreto, e che sia idoneo a produrre, con forza di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale sul piano contenzioso, e impugnabile in Cassazione per violazione di legge, purche contro di esso non sia dato alcun altro rimedio. Tale controllo di legittimita comprende qualsiasi caso di violazione di legge sostanziale o processuale e, quindi, anche il vizio di motivazione di cui all, art. 360, n.5 cod.proc.civ. conforme alla sentenza n. 453-66, massima n. 320902.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)