Sez. 3, Sentenza n. 26215 del 06/12/2011 (Rv. 620301 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE | Ingiunzione emessa ai sensi del r.d. n. 639 del 1910 - Abrogazione (ex art. 130 del d.P.R. n. 43 del 1988) delle disposizioni in materia di riscossione coattiva di cui al citato r.d. - "Sopravvivenza" dell'ingiunzione quale atto di accertamento - Configurabilità - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di riscossione dei diritti doganali, l'ingiunzione emessa ai sensi del r.d. 14 aprile 1910, n. 639 (che disciplina un procedimento utilizzabile per qualsiasi pretesa creditoria, anche di diritto privato, della P.A.) deve ritenersi "sopravvissuta" - nella sua componente di atto di accertamento della pretesa erariale, idoneo a dar vita ad un giudizio avente ad oggettto la verifica della legittimità della pretesa stessa - al disposto dell'art. 130, secondo comma, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, il quale ha abrogato tutte le disposizioni che regolavano la riscossione coattiva delle imposte mediante il rinvio al citato r.d. n. 639 del 1910 (quindi anche l'art. 82 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, relativo alla riscossione coattiva, mediante ingiunzione di pagamento, dei diritti doganali), senza tuttavia incidere sulle previgenti norme in materia di accertamento.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1939 num. 639, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)