Sez. L, Sentenza n. 13139 del 05/06/2006 (Rv. 589842 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Azione esperita dalla P.A. - Procedimento ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910 - Utilizzabilità - Conseguenze.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO
L'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, ove esperita dalla P.A. (nella specie, per il recupero di somme pagate dagli enti mutualistici ai medici convenzionati), può essere esercitata con il procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 del r.d. 14 aprile 1910 n. 639, applicabile non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio. Conseguentemente, l'irritualità del ricorso al predetto procedimento non può costituire motivo ostativo ad una pronuncia nel merito della pretesa creditoria avanzata dall'Amministrazione, in via riconvenzionale, nell'ambito del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)