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Sez. 1, Sentenza n. 1401 del 27/01/2004 (Rv. 569703 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Termine di trenta giorni per proporre l'opposizione - Incostituzionalità per violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2004-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569703-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost., del combinato disposto degli artt. 205 D.Lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada) e 22, 22 bis e 23 legge n. 689 del 1981 (sul procedimento di opposizione all'ordinanza - ingiunzione per sanzione amministrativa) sotto il profilo che dette norme, mentre assicurano un termine di ben 270 giorni all'autorità amministrativa per concludere il procedimento sanzionatorio, lasciano appena 30 giorni di tempo per proporre il ricorso giurisdizionale al trasgressore, il quale, oltretutto, può contare su un termine doppio per proporre il ricorso amministrativo: per un verso, infatti, i termini stabiliti per gli adempimenti od i ricorsi interni al procedimento amministrativo non possono fungere da "tertium comparationis", perché attinenti a situazioni non omogenee a quella del cittadino che voglia ricorrere al giudice; per altro verso, la fissazione di termini processuali rientra nella discrezionalità del legislatore, che incontra in materia il solo limite - nella specie rispettato - della ragionevolezza, per valutare la quale occorre tener conto non soltanto delle esigenze della parte onerata, ma anche dell'interesse della collettività alla sollecita definizione di quel particolare tipo di processi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 113, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 205 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)