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Sez. 3, Sentenza n. 381 del 11/01/2005 (Rv. 580072 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Illecito disciplinare - Prescrizione quadriennale - Art. 146 legge n. 89 del 1913 - Interruzione - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Pendenza di procedimento penale - (Corte Cost. n. 40 del 1990) - Eccezione di incostituzionalità del termine per ricorrere per Cassazione - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2005-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580072-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE

La prescrizione quadriennale dell'azione disciplinare contro i notai non subisce interruzioni per effetto del procedimento disciplinare, della contestazione dell'infrazione e delle pronunce del Consiglio notarile o del Tribunale (un'ipotesi di sospensione essendo, invece, configurabile per effetto della pendenza del procedimento penale a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 2 febbraio 1990 n.40. È pertanto manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 156, secondo comma., legge n. 89 del 1913, in riferimento agli articoli 24 e 111 Cost., sotto il profilo dell'eccessiva brevità del termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza per il deposito del ricorso per cassazione notificato, in quanto il solo limite che il legislatore incontra nella fissazione discrezionale dei termini processuali è la ragionevolezza, per valutare la quale occorre tenere conto non soltanto delle esigenze della parte onerata ma anche dell'interesse della collettività alla sollecita definizione di quel particolare tipo di procedimenti.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 146 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)