diritto.io

Sez. U - , Sentenza n. 5694 del 23/02/2023 (Rv. 667323 - 03)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - CASI DI NULLITA' | Contratto di appalto (o subappalto) - Apertura del fallimento (o della liquidazione coatta amministrativa) - Disciplina ex art. 81 l.f. - Scioglimento del contratto - Effetto legale "ex nunc" - Lodo arbitrale pronunciato prima della scadenza del termine per la dichiarazione di subentro - Nullità - Fondamento. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - APPALTO - In genere. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667323-03

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - CASI DI NULLITA'

È nullo il lodo emesso prima della scadenza del termine di 60 giorni assegnato dall'art. 81 l.fall. all'organo concorsuale per dichiarare il proprio eventuale subentro nel contratto d'appalto a cui accede la clausola compromissoria, senza che siffatta dichiarazione sia intervenuta; ne consegue l'inettitudine a produrre effetti nei confronti della procedura concorsuale, in quanto lo scioglimento dell'appalto derivante dall'apertura del concorso ha effetto legale "ex nunc", solo risolutivamente condizionato alla eventuale decisione di subentro del commissario, sicché gli arbitri difettano in radice di "potestas judicandi".

Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 52, Legge Falliment. art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)