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Sez. 1, Sentenza n. 23810 del 20/11/2015 (Rv. 637708 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE | Appalto di opera pubblica - Fallimento dell'appaltatore - Scioglimento - Diritto del curatore al corrispettivo delle prestazioni rese - Sussistenza - Rifiuto del committente di pagare le opere per la parte ineseguita o non eseguita a regola d'arte - Legittimità.
Stato
decisa il 2015-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637708-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE

Il contratto di appalto, anche di opera pubblica, si scioglie con effetto "ex nunc" a seguito dell'intervenuto fallimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 81 l.fall. (nella formulazione vigente "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 5 del 2006), sicché al curatore spetta il corrispettivo maturato per le prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento, ferma la possibilità per il committente di legittimamente rifiutare il pagamento delle opere per la parte ineseguita o non eseguita a regola d'arte.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 81, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1665, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)