Sez. L, Sentenza n. 1162 del 07/02/1997 (Rv. 502279 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - LAVORO STRAORDINARIO | Cottimo misto - Adeguamento sulla base delle variazioni disposte, "ex lege" n. 42 del 1979, per il lavoro straordinario - Spettanza - Condizioni - Prestazione lavorativa fornita in orario eccedente quello normale - Necessità.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - LAVORO STRAORDINARIO
Per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, addetti alla liquidazione delle competenze spettanti al personale e retribuiti col sistema del cottimo misto, è configurabile un diritto all'adeguamento di tale corrispettivo alle variazioni disposte per il lavoro straordinario dalla legge n. 42 del 1979 (e successive) con riferimento alle prestazioni lavorative che si siano svolte (non già soltanto oltre la cosiddetta franchigia, che rappresenta unicamente il limite contrattuale minimo della prestazione lavorativa, ma) oltre l'orario normale, atteso che il cottimo consiste soltanto in una modalità di determinazione della retribuzione, che viene commisurata al risultato della prestazione lavorativa, e non attiene invece alla sua durata; sicché, ove il lavoratore provi che la prestazione lavorativa è stata fornita in orario eccedente quello normale, spetta la maggiorazione per lavoro straordinario, come prescritto con norma inderogabile dall'art. 5 R.D.L. 15 marzo 1923 n.692 che prevede un aumento del 10% sui cottimi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 06/02/1979 num. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)