Sez. 1, Sentenza n. 7202 del 05/08/1997 (Rv. 506422 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) | Occupazione illegittima - Criterio indennitario di cui all'art. 5 bis comma settimo bis legge n. 359 del 1992 - Applicabilità all'area di sedime su cui insistono costruzioni - Esclusione - Applicabilità alle aree edificabili latistanti gli edifici - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.)
Il criterio indennitario introdotto dall'art. 5 bis legge n. 359 del 1992 - applicabile, con i correttivi di cui all'art. 3 comma sessantacinquesimo legge n. 662 del 1996, anche alle ipotesi di occupazioni illegittime - si riferisce, per disposizione espressa, unicamente alle "aree edificabili", suscettibili cioè di edificazione, ma ancora non edificate al momento dell'imposizione del vincolo espropriativo, con la conseguenza che, nel caso di espropriazione od occupazione acquisitiva di costruzioni, occorre fare riferimento al criterio del valore di mercato dell'edificio di cui all'art. 39 legge n. 2359 del 1865. Pertanto, quando, come nella specie, l'occupazione illegittima riguardi sia un edificio che un'area latistante di terreno edificabile, la liquidazione del danno va effettuata con riferimento al valore di mercato per l'edificio, e con riferimento ai criteri di cui al comma settimo bis dell'art. 5 bis legge n. 359 del 1992 (introdotto dall'art. 3 comma sessantacinquesimo legge n. 662 del 1996) per l'area edificabile, senza che ad essa possa ritenersi applicabile il criterio del valore di mercato facendo leva sul carattere pertinenziale di tale area rispetto al fabbricato, atteso che le pertinenze, ancorché funzionalmente collegate alla cosa principale, conservano la propria individualità fisica e giuridica, con la conseguente applicabilità dell'inerente disciplina, se diversa da quella della cosa cui accedono.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)