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Sez. L, Sentenza n. 5686 del 11/06/1994 (Rv. 487024 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro straordinario | Estremi - Obbligazione retributiva relativa - Diversità e disomogeneità delle mansioni durante l'orario normale e durante quello straordinario - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487024-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro straordinario

Ogni prestazione lavorativa eccedente l'orario di lavoro concordato in sede di contrattazione sindacale, ancorché non superiore al limite legale, deve essere qualificata e retribuita come lavoro straordinario, a norma dell'art. 2108 cod. civ.; né rileva a tal fine la diversità e la disomogeneità della mansioni espletate durante l'orario contrattuale e durante la protrazione della prestazione lavorativa, essendo possibile l'esercizio di mansioni plurime da parte del medesimo lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)