Sez. L, Sentenza n. 5686 del 11/06/1994 (Rv. 487024 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro straordinario | Estremi - Obbligazione retributiva relativa - Diversità e disomogeneità delle mansioni durante l'orario normale e durante quello straordinario - Irrilevanza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro straordinario
Ogni prestazione lavorativa eccedente l'orario di lavoro concordato in sede di contrattazione sindacale, ancorché non superiore al limite legale, deve essere qualificata e retribuita come lavoro straordinario, a norma dell'art. 2108 cod. civ.; né rileva a tal fine la diversità e la disomogeneità della mansioni espletate durante l'orario contrattuale e durante la protrazione della prestazione lavorativa, essendo possibile l'esercizio di mansioni plurime da parte del medesimo lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)