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Sez. L, Sentenza n. 11677 del 09/11/1995 (Rv. 494594 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE | Pluralità di mansioni diverse - Incidenza sull'unicità del rapporto - Esclusione - Esecuzione delle prestazioni di natura eterogenea in coincidenza del lavoro straordinario - Irrilevanza - Conseguenze - Espletamento di dette prestazioni in orari diversi - Riconducibilità all' esecuzione di un distinto contratto di lavoro - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494594-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE

La pluralità di mansioni diverse non incide di norma sull'unicità del rapporto di lavoro sia che il dipendente le esegua nell'ambito dell'orario normale, sia che l'esecuzione di prestazioni di natura eterogenea rispetto a quelle fornite in detto ambito si verifichi solamente in coincidenza di lavoro straordinario, con la conseguenza che le mansioni di maggiore rilevanza determinano il trattamento economico e normativo, mentre la prestazione lavorativa eccedente l'orario contrattuale, ancorché diversa e disomogenea rispetto a quella resa nell'ambito del detto orario deve essere qualificata e retribuita come lavoro straordinario, non potendo peraltro escludersi che ricorrendo particolari circostanze qualora il lavoratore espleti in favore del medesimo datore di lavoro una pluralità di mansioni eterogenee in orari diversi ciascuna di esse sia riconducibile, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, insindacabile se congruamente motivato, all'esecuzione di un distinto contratto di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)