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Sez. L, Sentenza n. 16543 del 21/08/2004 (Rv. 576069 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Collaboratore fisso - Elementi costitutivi - In particolare, caratteri dell'assunzione della responsabilità di un servizio.
Stato
decisa il 2004-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576069-01

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)

Il requisito della "responsabilità di un servizio", richiesto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico 10 gennaio 1959, reso efficace "erga omnes" con il d.P.R. 16 gennaio 1961, n.153 per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato di collaborazione fissa, coincide con l'impegno del giornalista di trattare, con continuità di prestazioni, uno specifico settore o specifici argomenti di informazione, mettendo a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura così la "copertura" di detta area informativa, contando essa, per il perseguimento di tali obiettivi, sulla piena disponibilità del lavoratore, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra.

Riferimenti normativi: Legge 16/01/1961 num. 153 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)