Sez. L, Sentenza n. 4797 del 09/03/2004 (Rv. 570924 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Qualifica di collaboratore fisso - Elementi costitutivi - Distinzione dal redattore.
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)
Ai fini della integrazione della qualifica di redattore e della sua distinzione dalle altre figure di giornalisti, è imprescindibile il requisito della quotidianità della prestazione in contrapposizione alla semplice sua continuità, caratterizzante la figura del collaboratore fisso; nei confronti di quest'ultimo il requisito fondamentale della responsabilità del servizio, previsto dall'art. 2 del C.c.n.l. giornalistico, deve essere inteso come l'impegno del giornalista di trattare con continuità di prestazioni uno specifico settore o specifici argomenti di informazioni, onde deve ritenersi collaboratore fisso colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura così la copertura di detta area informativa, contando per il perseguimento degli obiettivi editoriali sulla disponibilità del lavoratore anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra. Pertanto il collaboratore fisso assicura un contributo professionale ed una continuità di rapporto che lo rendono organizzabile in modo strutturale dalla Direzione, in relazione ai requisiti contrattualmente previsti della "prestazione continuativa", della "responsabilità di un servizio" e del "vincolo di dipendenza".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 16/01/1961 num. 153 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)