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Sez. L, Sentenza n. 4375 del 02/03/2005 (Rv. 580996 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Indennità di mobilità - Campo di applicazione - Estensione, ex art. 7 D.L. n. 148 del 1993, alle imprese svolgenti attività di produzione e di prestazione di servizi - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580996-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE

Alle imprese inquadrate, ai sensi dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989, ai fini previdenziali e assistenziali, nel settore terziario, e all'interno di esso tra le imprese che svolgono attività di produzione e prestazione di servizi, non è applicabile il disposto di cui all'art. 7, settimo comma, del D.L. n. 148 del 1993 (convertito in legge n. 236 del 1993) secondo cui le disposizioni in materia di integrazione salariale (comprensive del trattamento di mobilità) si estendono anche alle imprese esercenti "attività commerciale" che occupino oltre 50 addetti, in quanto trattasi di norma eccezionale, insuscettibile di interpretazione analogica, che fa riferimento alle sole imprese che esercitino attività di intermediazione nella circolazione dei beni.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 7, Legge 09/03/1989 num. 88 CORTE COST., Legge 18/07/1993 num. 236 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)