Sez. L, Sentenza n. 4229 del 14/05/1997 (Rv. 504293 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Cassa integrazione guadagni straordinaria - Campo di applicazione - Impresa esercente attività commerciale ex art. 12 legge n. 223 del 1991 - Nozione - Coincidenza con quella di impresa del settore terziario ex art. 49 legge n. 88 del 1989 - Esclusione - Conseguenze sulla decorrenza dell'applicabilità dell'indennità di mobilità ai dipendenti di imprese di spedizione e trasporto.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE
Poiché la nozione di "imprese esercenti attività commerciali", utilizzata (in combinazione con un fattore dimensionale) dall'art. 12, terzo comma, della legge 23 luglio 1991 n. 223 ai fini della delimitazione del campo di applicazione della disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale (e rilevante anche ai fini dell'ambito di applicazione dell'indennità di mobilità ai sensi degli artt. 7 e 16 della stessa legge), non coincide - ed è più ristretta - di quella di imprese appartenenti al settore terziario a norma dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88, è solo per effetto dell'art. 7, comma settimo, del D.L. 20 maggio 1993 n. 148, nel testo di cui alla legge di conversione 19 luglio 1993 n. 236, che il trattamento di c.i.g.s. è esteso (fino al 31 dicembre 1994) alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di 50 addetti. Pertanto non può beneficiare dell'indennità di mobilità prevista dall'art. 7 della legge n. 223 il dipendente di impresa di spedizione e di trasporto collocato in mobilità prima dell'11 maggio 1993 (prevista data di efficacia delle norme di cui al decreto n. 140 del 1993).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 12, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 7 com. 7, Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)