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Sez. U, Ordinanza n. 25773 del 22/12/2015 (Rv. 637627 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Personale scolastico - Domanda di ricostruzione della carriera per illegittima esclusione dalle graduatorie permanenti - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637627-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In materia di graduatorie permanenti del personale scolastico, la domanda diretta ad ottenere la ricostruzione della carriera sul presupposto dell'illegittimità della pregressa esclusione dalla graduatoria rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la P.A., nella formazione e gestione delle graduatorie, agisce con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 5, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)