Sez. L - , Sentenza n. 12091 del 16/05/2017 (Rv. 644337 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 - Domanda di permanenza ex art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 97 del 2004 - Omissione - Conseguenze - Reclamo e reinserimento - Presupposti.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE
In tema di reclutamento del personale scolastico, ai fini della permanenza nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994, occorre la presentazione di un’apposita istanza da parte dell’interessato, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 97 del 2004, conv., con modif., dalla l. n. 143 del 2004, il cui difetto ne comporta la cancellazione; quest’ultima costituisce, invece, il presupposto della successiva domanda di reinserimento nella graduatoria, mentre il reclamo presuppone l’avvenuta presentazione dell’istanza di conferma.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 401, Legge 03/05/1999 num. 124 art. 1, Decreto Legge 07/04/2004 num. 97 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 04/06/2004 num. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)