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Sez. 5 - , Ordinanza n. 8225 del 14/03/2022 (Rv. 664134 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP | Base imponibile - Riduzione del cuneo fiscale - Attività sanitaria - Spettanza - Fondamento - Elencazione delle imprese sottratte a tale regime - Esclusione.
Stato
decisa il 2022-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664134-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP

In tema di IRAP, la riduzione della base imponibile (cd. riduzione del cuneo fiscale), di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997, si applica anche alle imprese di gestione di servizi di ricovero e cura in regime di autorizzazione atteso che, in base ad un'interpretazione adeguatrice della norma nazionale all'effettività delle regole del Trattato CE, come dagli esiti della decisione C (2007) 4133 della Commissione Europea, l'attività sanitaria non rientra nell'elencazione tassativa dei settori che il citato art. 11 esclude dal relativo vantaggio fiscale.

Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)