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Sez. L, Sentenza n. 1760 del 06/03/1990 (Rv. 465686 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - COMPETENZE REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE - CREDITI A CARICO DELLE PREGRESSE GESTIONI OSPEDALIERE - PAGAMENTO PREVIO ACCERTAMENTO DELLE REGIONI CON LA COLLABORAZIONE DELLA USL - ESIGIBILITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA DI DISPONIBILITÀ FINANZIARIA CON SPECIFICA DESTINAZIONE - RICORSO AL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE DA PARTE DELL'ENTE CREDITORE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465686-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - COMPETENZE REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE - CREDITI A CARICO DELLE PREGRESSE GESTIONI OSPEDALIERE - PAGAMENTO PREVIO ACCERTAMENTO DELLE REGIONI CON LA COLLABORAZIONE DELLA USL - ESIGIBILITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA DI DISPONIBILITÀ FINANZIARIA CON SPECIFICA DESTINAZIONE - RICORSO AL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE DA PARTE DELL'ENTE CREDITORE - INAMMISSIBILITÀ.*

I crediti a carico delle pregresse gestioni ospedaliere, che - secondo il disposto dell'art. 23 ter legge 29 febbraio 1980 n. 33 - sono pagati, previo accertamento da compiersi dalle regioni con la collaborazione delle unità sanitarie locali, mediante erogazioni annuali di fondi disposti con decreto del ministro del tesoro, sono inesigibili ove non esistano ancora tali disponibilità finanziarie con specifica destinazione, e, quindi, il soggetto creditore (nella specie: l'INPS) non può far ricorso al procedimento di ingiunzione ex art. 663 cod. proc. civ. che presuppone l'esigibilità del credito azionato. (V 3228/87, mass n 452298; (V 4300/86, mass n 447006).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 art. 23 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)