Sez. L, Sentenza n. 4231 del 25/06/1986 (Rv. 447006 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - APPLICABILITÀ AI TRATTAMENTI PENSIONISTICI AGGIUNTIVI DI QUELLI OBBLIGATORI - ESCLUSIONE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - APPLICABILITÀ AI TRATTAMENTI PENSIONISTICI AGGIUNTIVI DI QUELLI OBBLIGATORI - ESCLUSIONE.*
I benefici combattentistici previsti dalle leggi n. 336 del 1970 e n. 824 del 1971 non possono trovare applicazione nel caso di trattamenti pensionistici semplicemente aggiuntivi di quelli obbligatori, quale - nella specie - il fondo pensioni per il personale della banca nazionale del lavoro, atteso che essi operano limitatamente agli istituti tipici del trattamento di quiescenza e di fine rapporto che dallo stato e dagli enti pubblici sia dovuto ai loro dipendenti. (V 5736/85, mass n 442928; (V 7454/83, mass n 432070).*
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)