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Sez. L, Sentenza n. 4231 del 25/06/1986 (Rv. 447006 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - APPLICABILITÀ AI TRATTAMENTI PENSIONISTICI AGGIUNTIVI DI QUELLI OBBLIGATORI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447006-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - APPLICABILITÀ AI TRATTAMENTI PENSIONISTICI AGGIUNTIVI DI QUELLI OBBLIGATORI - ESCLUSIONE.*

I benefici combattentistici previsti dalle leggi n. 336 del 1970 e n. 824 del 1971 non possono trovare applicazione nel caso di trattamenti pensionistici semplicemente aggiuntivi di quelli obbligatori, quale - nella specie - il fondo pensioni per il personale della banca nazionale del lavoro, atteso che essi operano limitatamente agli istituti tipici del trattamento di quiescenza e di fine rapporto che dallo stato e dagli enti pubblici sia dovuto ai loro dipendenti. (V 5736/85, mass n 442928; (V 7454/83, mass n 432070).*

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)