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Sez. 3, Sentenza n. 8744 del 08/11/1976 Ud. (dep. 04/07/1977) Rv. 136369 - 01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ABUSIVA - RISARCIMENTO DEL DANNO AL CONFINANTE - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DI NORME DI NATURA CIVILISTICA - SUSSISTENZA - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1976-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/136369-01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ABUSIVA - RISARCIMENTO DEL DANNO AL CONFINANTE - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DI NORME DI NATURA CIVILISTICA - SUSSISTENZA - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - AMMISSIBILITA.*

Il semplice fatto che il costruttore di un'opera edilizia non sia munito di licenza non fa sorgere a favore del privato confinante alcuna Azione di risarcimento di danno, sicche questi non e legittimato all'Esercizio dell'Azione civile nel processo penale per costruzione abusiva. Diverso e il caso in cui il costruttore abusivo abbia violato anche norme di natura civilistica quali quelle che impongono limiti al diritto di proprieta, che stabiliscono distanze, volumetrie, altezze delle costruzioni ecc, previste dal codice civile e dai piani regolatori; in tali casi e ipotizzabile un danno patrimoniale legittimante la Costituzione di parte civile.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)