Sez. 3, Sentenza n. 11526 del 06/10/1982 Ud. (dep. 02/12/1982) Rv. 156439 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ABUSIVA - RISARCIMENTO DEL DANNO AL CONFINANTE - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DI NORME CIVILISTICHE - SUSSISTENZA - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - AMMISSIBILITÀ.*
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ABUSIVA - RISARCIMENTO DEL DANNO AL CONFINANTE - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DI NORME CIVILISTICHE - SUSSISTENZA - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - AMMISSIBILITÀ.*
Il semplice fatto (costituente reato a norma dello art. 41 lett. B della legge urbanistica) che il costruttore non sia munito di licenza edilizia, non fa sorgere a favore del privato confinante alcuna Azione di risarcimento del danno. Se però la costruzione costituisce violazione anche di norme di natura civilistica, quali quelle che impongono limiti al diritto di proprietà, che stabiliscono distanze, volumetria, altezza delle costruzioni, previste dal codice civile e dai piani regolatori, è ipotizzabile un danno patrimoniale che legittima la Costituzione di parte civile del vicino. (Conf mass n 146651; (Conf mass n 143225; (Conf mass n 136369).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)