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Sez. 1, Sentenza n. 350 del 03/02/1968 (Rv. 331307 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - VIZI DEL PROCESSO DETERMINANTI LA NULLITA DELLA SENTENZA - EFFETTI SULLA COSA GIUDICATA.*
Stato
decisa il 1968-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331307-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - VIZI DEL PROCESSO DETERMINANTI LA NULLITA DELLA SENTENZA - EFFETTI SULLA COSA GIUDICATA.*

E principio fondamentale del processo, applicabile anche al processo tributario-che si svolge davanti alle commissioni, ed ha carattere giurisdizionale che i vizi del processo o degli Atti che ne costituiscano i presupposti, anche se tali da ripercuotersi sulla sentenza, determinandone la nullita, non impediscono che la sentenza stessa (salvo che essa provenga a non judice, o sia priva della sottoscrizione del giudice), passi in giudicato. Le nullita della sentenza, infatti, non possono essere fatte valere se non nell'ambito dello stesso processo e con opportuni mezzi di impugnazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 20 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)