diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2364 del 20/07/1971 (Rv. 353277 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA NULLA - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA STESSA - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO ANCHE NEL PROCESSO TRIBUTARIO.*
Stato
decisa il 1971-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353277-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA NULLA - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA STESSA - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO ANCHE NEL PROCESSO TRIBUTARIO.*

E principio fondamentale del processo civile, applicabile anche al processo tributario, che si svolge davanti alle commissioni ed ha carattere giurisdizionale, che i vizi del processo e degli Atti che ne costituiscono i presupposti, anche se tali da ripercuotersi sulla sentenza, determinandone la nullita, non impediscono che la sentenza stessa (salvo che provenga a non judice, o sia priva di sottoscrizione) passi in giudicato, non potendo tale nullita essere fatta valere se non nell'ambito dello stesso processo e con i mezzi di impugnazione previsti dalla legge. (V 350'68, mass n 331307).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)