Sez. 1, Sentenza n. 10729 del 08/05/2013 (Rv. 626563 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - SUBAPPALTO | Contratto di subfornitura con posa in opera del materiale - Obblighi autorizzatori - Estensione - Art. 18, comma 12, legge n. 55 del 1990 come modificato dall'art. 34, comma 5, d.lgs. n. 406 del 1991 - Condizioni - Accertamento.
APPALTO (CONTRATTO DI) - SUBAPPALTO
In tema di contratti di appalto stipulati con la P.A., l'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 34, comma 5 del d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, applicabile "ratione temporis", ha ridotto l'estensione degli obblighi autorizzatori a carico della stazione appaltante ai subappaltatori per i contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, subordinandone la necessità alla condizione che il valore del materiale fornito fosse inferiore a quello dell'impiego di manodopera. Ne consegue che, ove sia stata dedotta la nullità del contratto per l'utilizzazione di manodopera, la relativa declaratoria presuppone la verifica quantitativa dei fattori produttivi.
Riferimenti normativi: Legge 19/03/1990 num. 55 art. 18 com. 12, Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 34 com. 5, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 256 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)