Sez. 2, Sentenza n. 3950 del 18/02/2008 (Rv. 601840 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - SUBAPPALTO | Divieto di subappalto di opera pubblica in assenza di preventiva autorizzazione - Violazione - Conseguenze - Nullità del contratto di subappalto ex art. 1418 cod. civ. - Sussistenza - Fondamento.
APPALTO (CONTRATTO DI) - SUBAPPALTO
L'art. 21 della legge n. 646 del 1982 vieta all'appaltatore di opera pubblica di cedere in subappalto o a cottimo l'esecuzione delle opere stesse o di una loro parte senza l'autorizzazione della "autorità competente", prevedendo, a carico del contravventore, la sanzione penale dell'arresto e dell'ammenda. Una tale disposizione è finalizzata alla tutela preventiva della collettività dalla ingerenza mafiosa o della criminalità organizzata, nella esecuzione di opere pubbliche. In mancanza di una tale preventiva autorizzazione, il contratto di subappalto di opera pubblica, o di parte di essa, è in contrasto con norma imperativa, e tale contrasto determina la nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., quando - come nella specie - non sia diversamente disposto dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Legge 13/09/1982 num. 642 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)