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Sez. 1, Ordinanza n. 18269 del 06/06/2026 (Rv. 678838-02)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE | Capitoli separati e specifici ex art. 244 c.p.c. - Onere - Valutazione di ammissibilità. PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678838-02

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE

Una volta assolto all'onere di articolare la prova testimoniale in capitoli separati e specifici, ai sensi dell'art. 244 c.p.c., la parte non ha anche l'onere di indicare ulteriormente quali capitoli reputi rilevanti al fine di dimostrare il proprio assunto, in quanto si tratta di un adempimento aggiuntivo non preteso dalla legge, la quale presume che a fronte di tale specifica formulazione il richiedente per ciò solo li reputi rilevanti.

Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)