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Sez. 3, Ordinanza n. 29799 del 12/11/2025 (Rv. 676793-01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE | Omessa indicazione specifica dei fatti oggetto della prova - Rilevabilità d’ufficio - Fondamento - Conseguenze - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2025-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676793-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE

La mancanza di specifica indicazione delle circostanze di fatto oggetto della prova testimoniale, quale requisito di rilevanza della stessa, è rilevabile d'ufficio dal giudice e ne determina l'inammissibilità.

Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)