Sez. 3, Ordinanza n. 29799 del 12/11/2025 (Rv. 676793-01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE | Omessa indicazione specifica dei fatti oggetto della prova - Rilevabilità d’ufficio - Fondamento - Conseguenze - Inammissibilità.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE
La mancanza di specifica indicazione delle circostanze di fatto oggetto della prova testimoniale, quale requisito di rilevanza della stessa, è rilevabile d'ufficio dal giudice e ne determina l'inammissibilità.
Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)