Sez. 2, Sentenza n. 3035 del 22/10/1974 (Rv. 371488 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - FONDAMENTO - COSA DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI UN CONDOMINO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - PERSISTENZA - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - FONDAMENTO - COSA DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI UN CONDOMINO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - PERSISTENZA - ESCLUSIONE.*
La presunzione legale di comunione di talune parti dell'edificio in condominio ai sensi dell'art 1117 cod civ si fonda sulla destinazione all'uso ed al godimento comuni, che debbono sussistere sulla base di elementi obiettivi e determinano un'attitudine funzionale del bene al servizio ed al godimento collettivi; quando invece il bene, per le sue obiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all'uso ed al godimento di una parte dell'immobile, oggetto di autonomo diritto di proprieta, viene meno il presupposto di una contitolarita necessaria, poiche la destinazione particolare vince la presunzione legale di comproprieta alla stregua di un titolo contrario. (V 2317'72, mass n 359681).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)