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Sez. 2, Sentenza n. 2317 del 10/07/1972 (Rv. 359681 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - DESTINAZIONE ALL'USO ESCLUSIVO DELLA PROPRIETA INDIVIDUALE - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - PERSISTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359681-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - DESTINAZIONE ALL'USO ESCLUSIVO DELLA PROPRIETA INDIVIDUALE - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - PERSISTENZA - ESCLUSIONE.*

La presunzione legale di condominio di talune parti dell'edificio condominiale si basa sulla destinazione all'uso od al godimento comune, che deve sussistere e risultare da elementi obiettivi, cioe dall'attitudine funzionale del bene al servizio ed al godimento collettivo. Quando il bene, per le sue obiettive caratteristiche strumentali, serve in modo esclusivo all'uso od al godimento di una parte dell'immobile, oggetto di autonomo diritto di proprieta o di possesso, viene meno il presupposto del riconoscimento di una contitolarita necessaria, dato che la destinazione particolare vince la presunzione legale di condominio alla stessa stregua di un titolo contrario. (V 3140'71, mass n 354488; 2438'71, mass n 353414) (V 1677'69, mass n 340635).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)