Sez. 2, Sentenza n. 8092 del 09/08/1990 (Rv. 468734 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE - FRAZIONAMENTO TRA IL PRIMO ED IL SECONDO GRADO DEL GIUDIZIO - INAMMISSIBILITÀ.*
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE - FRAZIONAMENTO TRA IL PRIMO ED IL SECONDO GRADO DEL GIUDIZIO - INAMMISSIBILITÀ.*
In applicazione del principio secondo il quale un determinato assunto giuridico una volta dedotto a prova nel giudizio di primo grado nella sua unitarietà e inscindibilità, non può essere riproposto in appello per l'integrazione della prova del suo fatto costitutivo, non del tutto dimostrato in primo grado, la dimostrazione dell'acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione non può essere data mediante una prova per testimoni frazionata fra il primo ed il secondo grado del processo. (V 1483/77, mass n 395198).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)