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Sez. 2, Sentenza n. 7881 del 27/09/1994 (Rv. 487911 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Prova testimoniale preordinata a contrastare completare o confortare le risultanze di quella dedotta ed assunta in primo grado - Inammissibilità - Novità della prova - Valutazione del giudice di merito.
Stato
decisa il 1994-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487911-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

Giusta il principio di infrazionalità delle prove, è inammissibile in appello la prova testimoniale che, anche in modo indiretto, si appalesi preordinata a contrastare, completare o confortare le risultanze di quella già dedotta e assunta in primo grado, e cioè a determinare, attraverso nuove modalità e circostanze, ovvero per la connessione delle circostanze già provate con quelle da provare, una diversa valutazione dei fatti che sono stati oggetto dello stesso mezzo istruttorio nelle precedenti fasi del processo, e l'accertamento in ordine alla novità della prova involge un apprezzamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)