Sez. 6, Sentenza n. 1166 del 06/08/1968 Ud. (dep. 30/10/1968) Rv. 109406 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA -DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - LESIONI PERSONALI COLPOSE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - AGGRAVAMENTO DI PENA PREVISTO DALLA LEGGE 11 MAGGIO 1966, N 292 PER GLI OMICIDI E LE LESIONI CAGIONATI PER VIOLAZIONI DI NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI -APPLICABILITA ANCHE SE L'EVENTO SI VERIFICHI IN DANNO DI TERZI ESTRANEI AL LAVORO - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA PERSONA -DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - LESIONI PERSONALI COLPOSE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - AGGRAVAMENTO DI PENA PREVISTO DALLA LEGGE 11 MAGGIO 1966, N 292 PER GLI OMICIDI E LE LESIONI CAGIONATI PER VIOLAZIONI DI NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI -APPLICABILITA ANCHE SE L'EVENTO SI VERIFICHI IN DANNO DI TERZI ESTRANEI AL LAVORO - FATTISPECIE.*
L'inasprimento di pena previsto dalla l. 11 maggio 1966, n. 296, per i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose eziologicamente connessi con la violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e applicabile non soltanto se l'evento dannoso si verifica in danno di un prestatore d'opera subordinato, ma anche se esso si verifica in danno di terzi estranei al lavoro. Il riferimento contenuto nella citata legge agli infortuni sul lavoro non e limitativo del precetto, ma solo indicativo delle norme la cui violazione, in quanto causa di un delitto colposo contro la persona, importa un aumento della pena. (applicazione in fattispecie di omicidio colposo conseguente a caduta di un ragazzo in una fossa di calce viva sprovvista delle protezioni prescritte dalla legge della prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni).*
Riferimenti normativi: Legge 11/05/1966 num. 296 art. 1, Legge 11/05/1966 num. 296 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)