Sez. L, Sentenza n. 2695 del 16/04/1986 (Rv. 445752 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA DEL GIUDICE DI APPELLO - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DAVANTI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - TERMINE - DISCIPLINA EX ART. 50 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA DEL GIUDICE DI APPELLO - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DAVANTI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - TERMINE - DISCIPLINA EX ART. 50 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Nel nuovo rito del lavoro, qualora il giudice di appello abbia dichiarato la propria incompetenza per territorio, la riassunzione della causa avanti al giudice dichiarato competente deve essere effettuata ai sensi della norma generale dettata dall'art. 50 cod. proc. civ. - e cioè nel termine fissato dal giudice o, in Mancanza, in quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito -, in quanto la disposizione dell'art. 428 cod. proc. civ. (secondo cui, quando l'incompetenza sia stata eccepita nella memoria difensiva o rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420, il giudice rimette la causa davanti al pretore del lavoro, fissando per la riassunzione un termine non superiore a trenta giorni), dettata per il procedimento di primo grado, non è applicabile al giudizio di appello, che nel nuovo rito del lavoro è disciplinato da Disposizioni autonome e da quelle norme del procedimento di primo grado che siano espressamente richiamate.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)