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Sez. L, Sentenza n. 2255 del 29/03/1983 (Rv. 427096 - 01)

SICILIA - MINIERE - IN GENERE - ENTE MINERARIO SICILIANO - ATTIVITÀ COMPIUTA DA TALE ENTE IN VESTE DI COMMISSARIO - ATTRIBUZIONE IMMEDIATA ALL'ENTE - CONTROVERSIE RELATIVE A RAPPORTI SORTI DALL'ESERCIZIO DELLA MINIERA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*
Stato
decisa il 1983-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427096-01

SICILIA - MINIERE - IN GENERE - ENTE MINERARIO SICILIANO - ATTIVITÀ COMPIUTA DA TALE ENTE IN VESTE DI COMMISSARIO - ATTRIBUZIONE IMMEDIATA ALL'ENTE - CONTROVERSIE RELATIVE A RAPPORTI SORTI DALL'ESERCIZIO DELLA MINIERA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*

L'art. 6 della legge Reg. Sicilia 30 giugno 1964 n. 16 - il quale stabilisce che l'ente minerario siciliano assuma la qualità di Commissario, ai sensi e per gli effetti della legge Reg. Sicilia 28 dicembre 1961 n. 28, non solo per le miniere le cui concessioni sarebbero state dichiarate decadute in futuro, ma anche per quelle già affidate ai commissari per l'Esercizio dell'azienda mineraria, introdotti con la legge da ultima menzionata - comporta che detto ente, quando ha agito in veste di Commissario, anziché di concessionario, ha operato mediatamente per conto della regione, ma immediatamente in nome proprio, con mezzi propri e per il perseguimento di scopi che l'ordinamento regionale del settore gli ha assegnati. Pertanto, allorché l'e.M.S. si immette nel possesso di una miniera per conto della regione, subentrando a questa, si immette in tutti i suoi diritti e si trova perciò nella stessa posizione dell'amministrazione concedente piuttosto che in quella di un nuovo concessionario (che, come tale, autonomo di fronte al precedente, non ne erediterebbe le obbligazioni), con la conseguenza che, come l'amministrazione pubblica, quando prosegue la gestione della miniera, risponde dei debiti contratti verso le maestranze dal concessionario decaduto, perché acquistando e utilizzando a titolo derivativo l'organizzazione predisposta dal concessionario, realizza un'ipotesi di sostituzione di un soggetto ad un altro nello Esercizio dell'impresa, disciplinata con regole generali dagli artt. 2558, 2559 e 2560 cod. civ. e con regole particolari nei rapporti di lavoro dall'art. 2112 cod. civ.. (Conf 1451/75, mass n 375015).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2559, Cod. Civ. art. 2560, Legge Reg. Sicilia 28/12/1961 num. 28 art. 4, Legge Reg. Sicilia 11/01/1963 num. 2 art. 10, Legge Reg. Sicilia 30/06/1964 num. 16 art. 6, Legge Reg. Sicilia 30/06/1964 num. 16 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)