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Sez. 3, Sentenza n. 5168 del 09/03/2005 (Rv. 581375 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE | Fondato su titolo di credito - Trascrizione del titolo - Necessità - Equipollenti - Ammissibilita - Esclusione - Notificazione di precedente precetto - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2005-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581375-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE

In tema di esecuzione forzata promossa in forza di titolo cambiario o di assegno, l'obbligo della trascrizione del titolo di credito, derivante dalle precise indicazioni degli artt. 480, secondo comma, cod. proc. civ., 63, terzo comma, R.D. n. 1669 del 1993, e 55, terzo comma, R.D. n. 1736 del 1933, non consente equipollenti. Ne consegue che esso non può ritenersi soddisfatto dalla conoscenza che la parte intimata con il precetto possa averne avuto altrimenti, ancorché in conseguenza della notificazione di un precedente precetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 63 com. 3, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1733 art. 55 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)